Penali degli operatori telefonici nel 2025

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Indice

 La storia delle penali.

Qundici anni fa, il c.d. Decreto Bersani (L. 40/2007) introdusse il diritto, per i consumatori, di cambiare operatore senza dover sostenere costi legati a penali, comunque denominate.

Il particolare la norma (contenuta nell’art. 1, comma 3) prevede che il consumatore, nei contratti con operatori di telefonia, pay-tv e comunciazioni elettroniche, possa recedere in qualsiasi momento dal contratto senza sostenere spese non giustificate da costi dell’operatore.

Da dove nasce tutto questo? E’ evidente che la lotta è tra gli operatori (anzi l’operatore) che vuole tenersi il cliente per sè più a lungo possibile e i consumatori , da una parte, che aspirano ad un effettivo diritto a godere dei benefici della concorrenza sul mercato, e tutti gli altri operatori (dall’altra) che vogliono  rubare il cliente al concorrente. La concorrenza è un interesse pubblico che la legge Bersani e l’Agcom cercano di rendere effettivo.

E’ facile quindi comprendere che in quelle “spese non giustificate da costi dell’operatore” gli operatori ci abbiano inserito, all’inizio,  di tutto, in modo da scoraggiare il cliente ad abbandonarlo.

E’ per questo che, nei mesi successivi al Decreto Bersani, l’Agcom, individuata dalla legge come autorità responsabile della vigilanza dei comportamenti degli operatori, con le sue linee guida, specificò quali dovessero essere i costi massimi addebitabili al cliente in ogni caso di migrazione o cessazione (si trattava di costi compresi tra i 28 e i 100 euro)

La trasparenza tariffaria.

Tuttavia , con l’importante sentenza del Consiglio di Stato n° 1442/2010, il diritto dei consumatori a cambiare gestore senza costi fu temperato dall’altrettanto importante principio di diritto riguardante la libertà negoziale.  Il Decreto Bersani non può cioè impedire, secondo il Consiglio di Stato, che le parti si accordino tra di loro in modo che il consumatore abbia delle tariffe vantaggiose o uno smartphone in regalo in cambio di una “fedeltà” di 24 mesi.

Perciò è astrattamente possibile che un consumatore si metta d’accordo con l’operatore in questi termini: “Il contratto costa € 30 al mese, io ne pago 20, per i primi dodici mesi, godo di uno sconto di 10, ma mi impegno a restare con te per 24 mesi”.

Questa libertà contrattuale è giusta e legittima. Oltretutto potrebbe anche comportare un reale vantaggio per i consumatori, se fosse usata in modo onesto. Il problema  però si sposta semplicemente sul tema della trasparenza tariffaria.

Di fatto , stando all’esempio di sopra, spesso, quando il consumatore viene contattato dall’operatore, gli viene detto semplicemente che l’abbonamento è di € 20 al mese e non che se recede prima dei 24 mesi deve restituire tutti gli sconti goduti. Diverso sarebbe se al consumatore venisse data una doppia possibilità: “Canone di 30 euro al mese e puoi andare via quando vuoi, oppure canone di 20 euro al mese, ma se vai via prima di 24 mesi devi pagare € 120” (si tratta ovviamente di esempi).

Il tema della trasparenza tariffaria è poi diventato ancora più delicato alla luce della recente ordinanza Num. 10039 Anno 2022 della Corte di Cassazione (del 29.3.2022). Questa ordinanza, ritenendo inammissibile un ricorso di TIM in Cassazione avverso una sentenza del Tribunale di Trani che aveva ritenuto non dovuti i costi di disattivazione di € 35, aveva puntato il  focus sul fatto che TIM non avesse prodotto il contratto da cui si desumesse che l’utente avesse accettato tale clausola. Il fatto è che TIM ha contratti poco trasparenti e, spesso, non ce li ha. Infatti, molto spesso, l’utente esprime il suo consenso telefonicamente , ma non gli viene mai fatta accettare la proposta per iscritto come prevede la normativa sui contratti a distanza. Pertanto, se TIM non può provare che avete accettato esplicitamente anche i costi di chiusura del contratto, questi importi potrebbero non essere dovuti.

I reali costi di recesso addebitabili per legge.

Con l’Agcom, con questa delibera, anche alla luce delle modifiche al Decreto Bersani introdotte con L 124/2017, ha chiarito quali sono i costi effettivamente addebitabili all’utente che intenda cambiare operatore.

I costi sono di tre tipi:

  1. Costi effettivi sostenuti dall’operatore per trasferire o cessare l’utenza
  2. In caso di promozione, restituzione di sconti goduti sui servizi e sui prodotti
  3. Il pagamento delle rate residue degli apparati venduti insieme ai servizi (es. Modem, telefono cellulare , decoder ecc)

I costi effettivi

Questi costi non dipendono da quando l’utente ha chiuso il contratto. Si parla infatti dei costi relativi alle operazioni tecniche di dismissione della linea. E’ evidente che queste operazioni sono le stesse, sia che il consumatore abbia attivato la linea da un mese, oppure da 5 anni. Pertanto questi costi prescindono del tutto dal momento del momento di chiusura del contratto e sono sempre dovuti.

Inoltre la nuova formulazione del Decreto Bersani ha aggiunto un ulteriore parametro per la valutazione del costo che l’utente deve legittimamente sostenere per chiudere la linea, che è quello del valore del contratto.

Per cui l’Agcom, consapevole del fatto che gli operatori, al fine di scoraggiare l’uscita dal contratto del cliente, potrebbero gonfiare i prezzi di chiusura linea o anche semplicemente, non impegnarsi ad efficientarli, ha deciso che è applicabile la somma più bassa tra i costi effettivamente sostenuti e il canone mensile.

Scriviamo “canone mensile” per semplificare, Agcom parla di “prezzo implicito dell’offerta” intendendo la media dei canoni ancora da corrispondere in un contratto che preveda una promozione per parte della sua durata. La differenza è di solito minima, quindi non avale la pena che vi impegnate troppo a comprendere 😉

Questi costi sono rintracciabili nell’area “trasparenza tariffaria” che ogni gestore deve avere. Vi consigliamo questo link del sito Agcom.

La restituzione degli sconti.

Il tema è complesso, cerchiamo di semplificarlo il più possibile.

Molte volte i contratti, lunghi massimo 24 mesi, non hanno sempre lo stesso canone per tutta la loro durata. In alcuni casi l’offerta potrebbe prevedere , ad esempio, un canone agevolato di 20 euro per i primi 12 mesi e di 30 euro per i restanti 12.

Per il principio della libertà negoziale di cui sopra, l’operatore può proporvi una di queste formule, ma se andate via prima, siete tenuti a restituire gli sconti.

Agcom, però, ha precisato che va rispettato il principio di proporzionalità alla durata residua del contratto, prevedendo che la somma dovuta per recesso anticipato a titolo di restituzione sconti deve diminuire progressivamente fino alla conclusione del contratto, in modo che sia pari a zero al 24mo mese.

Esempio: Tizio ha un contratto di 24 mesi che prevede un canone di € 20 per i primi 12 mesi e di € 30 per i successivi 12.

Tizio recede dopo 12 mesi. L’operatore si aspettava di ricavare l’importo, da calcolare con la media dei canoni sui 24 mesi  di € 25 (perchè (20×12) + (30×12)= 600/24= 25) per i mesi residui (24-12) 12. L’operatore si aspettava di incassare altri 300 euro (25×12).

Nei 12 mesi trascorsi Tizio ha però corrisposto un canone di 20 euro per 12 mesi (€ 240) . Quindi sarà dovuta una restituzione di € 60 (300-240).

In ogni caso sappiate che in base al Decreto Bersani (dopo la modifica della L 124/2017)  le spese di recesso devono essere “rese note al consumatore al momento della pubblicizzazione dell’offerta e in fase di sottoscrizione del contratto”, e le condizioni devono essere allegate, con uno schema riepilogativo chiaro, al contratto.

Laddove l’operatore non vi abbia esposto in modo chiaro e documentato questi costi gli stessi non saranno dovuti!

Il pagamento delle rate residue degli apparati acquistati.

Ultima voce di costo che molti consumatori si trovano in fattura dopo il recesso sono le rate residue del modem o di altri apparati acquistati.

Questi apparati possono dividersi in

  1. Neutrali
  2. Non neutrali

I primi sono quelli utilizzabili con qualsiasi operatore. E’ il caso dello smartphone acquistato che, dopo il cambio di operatore, contiunua a funzionare regolarmente col nuovo operatore.

In questo primo caso gli operatori, dopo il recesso, addebitano tutte le rate in un’unica soluzione.

Il consumatore ha invece diritto a proseguire nella rateizzazione secondo il piano previsto.

Il secondo caso riguarda invece il caso dei dispositivi (non neutrali) venduti per l’utilizzo del servizio che non è utilizzabile con altri operatori. Il caso tipico è quello del modem che serve solo alla fruizione dei servizi in abbonamento del gestore che ce lo ha venduto.

In questo caso l’apparato può essere restituito dal consumatore con cessazione degli addebiti relativi alle rate residue. Vedi sul punto articolo sul modem libero. In alternativa l’utente può comunque scegliere di proseguire nel pagamento rateale e tenere l’apparato.

Infine ATTENZIONE! Se gli addebiti rateizzati riguardano dei servizi, con il recesso la rateizzazione deve comunque cessare. E’ il caso, ad esempio, dei costi di attivazione rateizzati e dei servizi di assistenza (come TIM Expert): si tratta di evoluzioni dei soliti trucchetti degli operatori per scoraggiare gli utenti dalla chiusura del contratto: sono illegittimi.

Queste regole valgono anche per le aziende?

La risposta è sì se si tratta di un contratto “per adesione”.

La differenza nell’applicazione di questa disciplina non è legata alla natura del soggetto stipulante (consumatore o no) ma al tipo di contratto. I contratti redatti su formulari prestampati destinati alla generalità dei clienti e sottoposti a aziende o privati , sono “per adesione”. Significa che non esiste una fase precontrattuale di trattativa in cui le parti concordano le singole clausole.

In questi casi (il 99,9% dei contratti di telefonia) si applica la disciplina di cui parla questo articolo.

Cosa fare

Nella prassi pochissimi operatori permettono al consumatore di chiudere il proprio contratto a buon mercato, quasi tutti applicano penali mascherate che prendono la forma di, a titolo di esempio:

  • corrispettivo per recesso anticipato
  • rate residue costi di attivazione
  • rate residue modem (o decoder)
  • Tim Expert
  • Contributo fedeltà

Tutte queste voci sono illegittime e vanno contestate con il reclamo.

Va inoltre considerato che nella maggioranza dei casi in cui un utente cambia operatore, per nostra esperienza, c’è un motivo alla base diverso dal desiderio di avere condizioni più vantaggiose. Di solito il consumatore cambia operatore perchè qualche suo diritto è stato leso e questo costituisce un ulteriore motivo di illegittimità dei costi di chiusura del contratto che va fatto valere.

Se hai già contestato inutilmente la fattura di chiusura ti invitiamo caldamente a rivolgerti a noi, senza alcuna spesa per risolvere il problema, compila il form qui sotto qui sotto.

Ecco quello che succederà:

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  4. Se l’udienza di conciliazione non andrà a buon fine andremo oltre con la procedura di definizione al Corecom competente.
  5. Otterrai lo storno dell’insoluto, il rimborso delle fatture pagate in eccedenza e l’indennizzo per omessa risposta a reclamo. Solo se lo otterrai devolverai solo questo indennizzo per le spese legali. Se non  otterrai lo storno delle fatture, la chiusura del contratto e l’indennizzo, nulla sarà dovuto










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